presentata nella seduta di CC di Atripalda del 6 febbraio 2008
L’increscioso episodio verificatosi il 28 settembre 2007 nei locali dell’UTC di Atripalda, nella ricostruzione fornita dall’assessore Troisi, risulta così artatamente e disinvoltamente manipolato e stravolto da imporre una replica ed una interpellanza al sindaco.
Premesso che la ricostruzione dei fatti, fornita ex post (dopo quasi tre mesi) , nella seduta consiliare del 20 dicembre 2007 (delibera di CC n. 52, risposta alle interrogazioni n. 37 e n.44), è ampiamente smentita dalle dichiarazioni rese per iscritto dal dipendente comunale geom. Alfredo Berardino (e dalle dichiarazioni rese ‘a caldo’ dallo stesso Troisi ad organi di informazione e mai smentite).
Considerato che dalla ricostruzione fornita in atti dall’incauto assessore de quo, che testualmente scrive:
“mentre ero impegnato, da qualche minuto, in una conversazione telefonica con il dipendente geom. Walter Ventola [...] essendo il telefono aperto, ho potuto sentire che il consigliere comunale La Sala:
1. facendo riferimento ad una interrogazione relativa al Parco Pubblico che poi ho appreso non ancora protocollata, esigeva dal geom. Ventola una risposta scritta;
2. successivamente, invitava il geom. Berardino ad accompagnarlo.
Indignato dal comportamento del consigliere La Sala che non aveva rispettato le modalità, note a tutti i consiglieri comunali, di presentazione delle interrogazioni generando in tal modo confusione nella gestione ordinata dell’Ente e che successivamente, con la sua richiesta aveva indotto il geom. Berradino a tralasciare il suo normale lavoro d’ufficio approfittando della sua nota educazione e cortesia, ho deciso di telefonare immediatamente all’Ing. Silvestro Aquino, responsabile del III Settore, per chiedergli di accertarsi dove si trovava il geom. Berardino avendo ascoltato pochi minuti prima la richiesta avanzatagli dal consigliere La Sala. Pertanto la mia iniziativa di cui mi assumo la totale responsabilità, non nasceva dalla volontà di accertare eventuali responsabilità nel comportamento del geom. Berardino, ma bensì dall’esigenza di porre un freno all’ingiustificabile comportamento di cui si era reso protagonista il consigliere La Sala quella mattina.
Detto ciò è assolutamente evidente che:
1. non esiste alcun dipendente comunale o collega consigliere comunale che sia stato l’artefice dell’informativa di cui si parla nelle interrogazioni, in quanto ho direttamente assistito, anche se telefonicamente, allo svolgimento dei fatti;
2. non potevo pensare che il geom. Berardino, noto a me come persona corretta, potesse essere protagonista di una fuga clandestina dal posto di lavoro [...]“
emergono contraddizioni vistose, nonchè mediocri ed incerte giustificazioni;
Considerato, altresì, che la ‘ricostruzione dei fatti” configura una forma, seppure impropria, di intercettazione ambientale ed una inammissibile ed illegittima forma di controllo del personale e degli uffici, non autorizzata, e pertanto gravemente lesiva del diritto alla privacy anche di terzi eventualmente ‘intercettati’;
Mentre, sul piano più strettamente politico-amministrativo, si vede costretto a ribadire che il comportamento dell’assessore Troisi è politicamente scorretto e persecutorio, e volto ad alimentare un clima di repressione, di sospetto e di soggezione tra e verso i dipendenti comunali, (peraltro implicitamente richiamato in un’ intervista del dipendente, decano dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arturo Roca) il sottoscritto Raffaele La Sala, consigliere comunale, interpella il sindaco per conoscere:
se, e con quali modalità, e da parte di chi, si sia proceduto nell’accertamento delle presunte ‘responsabilità‘ del geometra Berardino;
se siano state rispettate tutte le procedure, previste dal vigente contratto nazionale di lavoro e recepite nel regolamento comunale e come si sia, formalmente, concluso tale ‘accertamento’;
se non ritenga di richiamare formalmente l’assessore Troisi, ad una maggiore attenzione e prudenza nell’esercizio a distanza delle sue funzioni, evitando indebiti ed illegittimi ‘ascolti non autorizzati’;
ed in ogni caso, se intenda disporre tutti gli accertamenti (ivi compreso l’esame dei tabulati dei telefoni di servizio, e delle comunicazioni telefoniche intercorse -così come asserito- tra il Troisi ed il geometra Ventola, tra il Troisi e l’ing. Aquino ed altri, fino alla verifica, attraverso idonea perizia fonica certificata, della stupefacente circostanza de quo, di un così diffuso, ed asserito puntuale, ‘ascolto a distanza’, che sembra configurare più una vera e propria intercettazione ambientale (evidentemente illegittima e non autorizzata) che un casuale, e non per questo meno censurabile e meschino, origliare;
se non ritenga il sindaco, nell’esercizio del suo superiore ruolo di garanzia, la nomina di un giurì d’onore, che restituisca decoro ai singoli, loro malgrado coinvolti, alle ‘funzioni’, e all’ente Comune, considerato che tale circostanza ha esposto pubblicamente l’assessore Troisi, e con lui tutta l’amministrazione comunale, ad una penosa ‘brutta figura’, lesiva del decoro della ‘funzione’ e della Città.
Il sottoscritto comunica, infine che, in assenza di auspicati tempestivi chiarimenti, e riservandosi ogni eventuale ulteriore iniziativa, invierà il presente documento:
1. A S. E. il Prefetto di Avellino;
2. Al Garante della Privacy, perchè voglia verificare (anche sulla scorta del suo provvedimento del 20 gennaio 2005, per quanto applicabile, nel quale si legge, tra l’altro:
“[...] Dopo aver richiamato i principi del provvedimento del Garante del 12 marzo 2003 (in www.garanteprivacy.it), l’Autorità si sofferma in questa sede solo sulle questioni specifiche poste da dispositivi in rapida e costante evoluzione e che, come altre utili tecnologie, possono essere impiegati anche per usi invasivi -in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati- della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra cui spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie ed intercettazioni indebite.
Il Garante interviene in argomento perchè le immagini e i suoni realizzati con videocamere possono contenere “dati personali” relativi al chiamante, al chiamato o a terzi, che in alcuni casi possono essere anche “sensibili” riguardando lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. B) e d) del Codice). Inoltre, la veicolazione di immagini e suoni può arrecare maggiori fastidi agli interessati nella ricezione di comunicazioni indesiderate o di disturbo (art. 127 e 130 del Codice).
I videotelefoni potrebbero essere inoltre utilizzati per scopi diversi da quelli personali, ad esempio nei luoghi di lavoro. In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali, che si concreta già al momento della sola raccolta (art. 4, comma 1, lett. A), del Codice), è lecito unicamente se sono rispettate tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice. Ciò comporta, in primo luogo, il dovere di informare preventivamente gli interessati (art. 13 del Codice), di raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che deve essere manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di osservare tutte le altre ordinarie cautele previste, ad esempio, in tema di requisiti dei dati (art. 11 del Codice). L’informativa e il consenso riguardano non solo le persone in conversazione telefonica, ma anche gli eventuali terzi identificati o identificabili. [...] Va osservato anche l’obbligo per l’utente di informare l’altro utente quando, nel corso della conversazione, è consentito l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti (art. 131, comma 3, del Codice).
Se si configurino, ed a carico di chi, comportamenti censurabili;
3. Alle OO.SS. provinciali (Cisl, Cgil, Uil, Ugl) perchè vogliano verificare se siano state poste in essere eventuali azioni antisindacali.
Si chiede che, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, la presente interpellanza sia posta all’o.d.g. della prossima seduta di Consiglio Comunale.